tratto dall'Arena di Verona
venerdì 28 settembre 2007, provincia, pag. 35
di Stefano Nicoli
È una sentenza per certi versi storica, che è destinata a far discutere e che segna
intanto «un'importante conquista» per la sezione veneta dell'Associazione italiana
fisioterapisti (Aifi), quella emessa dal giudice del tribunale di Legnago, Raffaele Ferraro, nei
confronti di Munaro Giannino: il massaggiatore ipovedente di 61 anni, residente in via Botticelli a
Casette, che nel maggio 2005 era stato condannato a Verona a 4 anni di carcere per aver compiuto
violenza sessuale su una giovane «paziente» nell'ambito della sua attività di
manipolazione. E che, a distanza di due anni, si è visto infliggere - nel processo che
costituiva una costola di quel procedimento - un mese di reclusione, convertito nella pena pecuniaria
di 1.140 euro e condonato, per esercizio abusivo della professione di fisioterapista.
Per il giudice, l'uomo non possedeva perciò i titoli e i requisiti per praticare massaggi
terapeutici secondo il profilo professionale del fisioterapista individuato da un decreto ministeriale
del 1994. Tant'è che dovrà versare a titolo di risarcimento anche 3.500 euro all'Aifi
veneta: l'associazione di categoria, che a suo tempo lo aveva denunciato facendo scattare un blitz
dei Nas di Padova, che visitarono lo studio ricavato dal terapista nel garage di casa, sequestrandogli
alcune apparecchiature e tre diplomi dai quali risultava «massaggiatore estetico», «
sportivo» e persino «bonzay».
Tutto ciò prima di costituirsi parte civile, con l'avvocato Massimo Leva di Verona, nel secondo
processo penale aperto contro Munaro. «Con l'obiettivo», sottolinea Angelo Papa dell'Aifi,
«di contrastare un abusivismo che, oltre a danneggiare la nostra professione, può
determinare gravi pregiudizi ai pazienti».
Intanto, i difensori di Munaro, Davide Adami e Marco Libardi, promettono battaglia: «Attendiamo
di conoscere le motivazioni della sentenza anche se ci sono comunque i presupposti per impugnarla: il
processo è nato, infatti, viziato poichè nel capo d'imputazione non era precisato cosa
venisse contestato al nostro cliente».
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