No, il fisioterapista è una professione sanitaria non medica, e pertanto non è abilitato all' esercizio della professione medica, che prevede, fra le altre, la competenza di definire la diagnosi di una malattia o stato patologico. Tuttavia il profilo professionale prevede che il fisioterapista sia tenuto, al primo contatto col paziente, di svolgere un'accurata valutazione funzionale che identifichi il quadro clinico-funzionale specifico del paziente, cioè valuti la sintomatologia ed esamini le capacità specifiche di una determinata funzione di sua competenza.
No, la rieducazione del linguaggio e delle capacità comunicative è una specifica prerogativa del logopedista, professione sanitaria autonoma le cui competenze e funzioni sono definite dal relativo profilo professionale.
Il fisioterapista è una figura sanitaria e può esercitare in maniera continuativa la Professione solo in locali abilitati allo svolgimento di attività sanitaria. Pertanto non può esercitare in modo continuativo la propria attività all'interno degli abituali locali di una palestra. Tuttavia può fornire la propria consulenza professionale in tali ambiti, in collaborazione con altre figure professionali del team medico-sportivo, quali il laureato in scienze motorie - avente le funzioni di preparatore atletico o tecnico - ed il medico specialista in medicina dello sport.
Il fisioterapista non può prescrivere farmaci, di stretta competenza del medico chirurgo, né fornire indicazioni sull'uso o proprietà, che rimane di pertinenza del medico o del farmacista.
Bella domanda. Come professione sanitaria, il fisioterapista deve certificare il proprio intervento attraverso la valutazione funzionale preliminare, le variazioni del quadro clinico-funzionale durante le sedute e una valutazione intermedia o conclusiva alla fine del ciclo di terapie programmato. La documentazione relativa all' intervento del fisioterapista va consegnata sia al paziente che al medico.
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