AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Veneto
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AIFI Veneto

Domande frequenti su ECM - FAQ

a cura di Claudio Ciavatta



Siamo un gruppo di terapisti che lavorano nello stesso centro convenzionato. Siamo assunti a tempo indeterminato inquadrati nel contratto nazionale di lavoro del settore degli studi professionali. Volevamo chiedervi se abbiamo diritto a dei permessi studio retribuiti che ci permettano di frequentare i corsi ecm senza attingere ore dai nostri permessi o ferie personali. Se ne abbiamo diritto,noi siamo stati assunti nel luglio del 2005, avremmo diritto ad essere "rimborsati" dei permessi studio di cui non abbiamo usufruito? Vi ringraziamo anticipatamente.
Questi aspetti sono normati dai singoli Contratti ed, eventualmente, da una contrattazione decentrata specifica dell'azienda.


Desidero avere informazioni in merito ai crediti formativi. In particolare avrei bisogno di sapere cosa succede se entro l'anno 2007 non si raggiunge il totale di 150 crediti come previsto. Nel periodo 2002-2007 ho avuto due gravidanze e di conseguenza ho avuto minor tempo per partecipare  a eventuali corsi; vorrei inoltre sapere se voi siete in grado di sapere la mia situazione attuale.
Così come indicato nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" del 1° agosto 2007, incentivi e sanzioni sono al momento largamente indefiniti, avendo assunto più le caratteristiche di requisiti e titoli, ad esempio concorsuali, che non di motore di sviluppo di percorsi professionali. Relativamente alle gravidanze, vanno considerate in relazione al periodo considerato (2002: 10; 2003: 20; 2004: 30; 2005: 30; 2006: 30; 2007: 30): occorre diminuire la quota di 150 crediti delle quote corrispondenti. Relativamente alla tua situazione attuale, in questo momento, a parte particolari situazioni (sperimentazione nel COGEAPS), non è possibile avere queste informazioni.


L'accordo stato-regioni circa l'obbligatorietà dei crediti formativi ecm e la fine della sperimentazione è stato finalmente siglato. A questo punto a chi spetta l'onere della spesa da sostenere per la partecipazione ai corsi per l'acquisizione dei crediti nel caso dei dipendenti dei centri accreditati al ssn, essendo questi ultimi requisito indispensabile pena la sospensione dell' accreditamento stesso?
Questi aspetti sono normati dai singoli Contratti ed, eventualmente, da una contrattazione decentrata specifica dell'azienda.


Vorrei sapere se si possono prendere con la FAD la metà dei crediti di ogni anno o la metà dei 150 totali previsti fino a Dicembre 2008.
Ricordando che il periodo sperimentale, e quindi la relativa quota di 150 crediti, è compreso tra il 2002 e il 2007, e non fino al 2008, relativamente alla FAD non esiste allo stato attuale un definitivo riferimento. Il documento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 25 marzo 2003 "Criteri e modalità per l'accreditamento dei Provider e la Formazione a distanza" si specifica nella quota di 80% su 150 crediti la percentuale massima di crediti che i professionisti della sanità possono acquisire con la formazione a distanza (FAD). Nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" del 1° agosto 2007, ancora si specifica: Rinviando comunque alla Commissione nazionale la definitiva determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire.


Chi non raggiunge i 150 crediti nel quinquiennio 2003/2007   incorre in sanzioni o il periodo è da considerarsi di "PROVA" come è stato detto svariate volte? Se le sanzioni ci sono in cosa consistono? Saranno le stesse anche per il periodo 2008/2010?
Così come indicato nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" del 1° agosto 2007, incentivi e sanzioni sono al momento largamente indefiniti, avendo assunto più le caratteristiche di requisiti e titoli, ad esempio concorsuali, che non di motore di sviluppo di percorsi professionali.


Il datore di lavoro è obbligato a garantire l'aggiornamento dei propri dipendenti organizzando corsi ECM gratuitamente nella propria sede? Lo stesso è tenuto a sostenere per intero o a contribuire ai costi dei corsi svolti al di fuori della sede lavorativa?
Questi aspetti sono normati dai singoli Contratti ed, eventualmente, da una contrattazione decentrata specifica dell'azienda.


Chi ha raggiunto i 150 crediti nel quinquiennio 2003/2007 ha diritto al "bonus" di 60 crediti da poter riportare per il triennio 2008/2010? Oppure è possibile riportare solo i crediti in esubero conseguiti in questi anni?
Così come indicato nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" del 1° agosto 2007, al fine di incentivare la formazione è stato disposto quanto segue: chi ha acquisito almeno 60 crediti nel quadriennio 2004/2007 ha diritto ad un premio nel triennio 2008/2010; invece di acquisirne 150 crediti potrà acquisirne 90 (utilizzando una detrazione di 60 crediti maturata come premio per aver acquisito i crediti nel periodo precedente). Inoltre, sempre dal documento: "Ove il professionista della Sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 - fino a 60 - dovrà provvedere al debito formativo 2008-2010 acquisendo un numero di "nuovi" crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004-2006) a 150 crediti ECM".


I laureati nell'a.a. 2005/2006 sono obbligati ad acquisire i 30 crediti relativi al 2007 o possono iniziare direttamente dal 2008?
I laureati fisioterapisti devono acquisire 30 crediti nel 2007.


I fisioterapisti dipendenti sono costretti a chiedere ferie per partecipare ai corsi ECM o sono previsti permessi retribuiti per l'aggiornamento?
Questi aspetti sono normati dai singoli Contratti ed, eventualmente, da una contrattazione decentrata specifica dell'azienda.


Se previsto, l'esonero per gravidanza esenta il fisioterapista dall'acquisizione dei crediti per quell'anno, oppure tali crediti devono essere recuperati negli anni successivi? Ringraziandola anticipatamente per la Sua disponibilità resto in attesa di un suo riscontro all'indirizzo e-mail indicato.
L'esonero non va recuperato


Sono una fisioterapista laureata nell'Aprile 2005. Sono entrata nel mondo del lavoro nel pieno della sperimentazione ECM e non sono mai riuscita ad avere spiegazioni dettagliate su quanti crediti ECM dovessi avere ogni anno. Ora che la sperimentazione è finita, volevo sapere quanti crediti dovrei avere del triennio 2005-2007 e quanti posso portarne per gli anni a venire.
Dovevi iniziare a maturare crediti dal 2006 (30 all'anno); alla fine del 2007 dovresti avere 60 crediti. Inoltre, al fine di incentivare la formazione è stato disposto quanto segue: chi ha acquisito almeno 60 crediti nel quadriennio 2004/2007 ha diritto ad un premio nel triennio 2008/2010; invece di acquisirne 150 crediti potrà acquisirne 90 (utilizzando una detrazione di 60 crediti maturata come premio per aver acquisito i crediti nel periodo precedente).


Buon giorno, sono un tdr di brescia, lavoro in una clinica convenzionata e guadagno 1250 euro al mese.. tralascio le varie spese. ho appena finito di leggere la vs news sul riordino dei ecm. mi chiedevo quando veniva approvato il riordino dei costi generali dei corsi ecm, perché voi sapete che sono un po' costosi? la legge e' fatta dal governo ma il costo dei corsi no pero'..arrivederci e grazie.
Questo è un argomento che potrebbe farci discutere alcune ore. Siamo in una economia di mercato: i corsi, i contratti collettivi, le responsabilità professionali conducono a specifici istituti tra loro sicuramente correlati. Certo dover soddisfare degli obblighi e non avere specifiche risorse è paradossale. Tuttavia, se l'azienda in cui lavori è sana, ben organizzata, non dovresti soffrire più di tanto. Se è un'azienda di eccellenza concorda addirittura con te la formazione. Purtroppo le aziende, in genere, sono lontane dall'eccellenza.


Sono massofisioterapista diplomata nell'anno 1994 regione Calabria, equiparata a fisioterapista nell'anno 1999. Chiedo se non avendo mai lavorato, nè come dipendente nè in libera professione, sono tenuta ad eseguire i Crediti ECM? Se sì, da quando e quanti? Sono stata appena assunta con contratto di lavoro come libera professionista e mi hanno richiesto i Crediti. Devo fare solo quelli di quest'anno? 
Dovevi iniziare a maturare crediti dal 2002 (10), 2003 (20), 2004 (30), 2005 (30), 2006 (30), 2007 (30); alla fine del 2007 dovresti avere 150 crediti. Inoltre, al fine di incentivare la formazione è stato disposto quanto segue: chi ha acquisito almeno 60 crediti nel quadriennio 2004/2007 ha diritto ad un premio nel triennio 2008/2010; invece di acquisirne 150 crediti potrà acquisirne 90 (utilizzando una detrazione di 60 crediti maturata come premio per aver acquisito i crediti nel periodo precedente).

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