Il fisioterapista è in possesso di una Laurea triennale (diploma di Laurea) o di un titolo equipollente. Lavora sia con il medico o con altri professionisti della sanità, sia in totale autonomia. Elabora in équipe il programma riabilitativo e pratica autonomamente l'attività terapeutica valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici congeniti od acquisiti.
La figura del fisioterapista è stata individuata dal Decreto Ministeriale n. 741 del 14 settembre 1994 con il seguente profilo:
È individuata la figura del Fisioterapista con il seguente
profilo:
il Fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi
patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze,
il Terapista della Riabilitazione:
Il Fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra
la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e
della terapia occupazionale.
La specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere assistenza
riabilitativa sia psichica che fisica in soggetti in età evolutiva con deficit
neurosensoriale o psichico.
La specializzazione in terapia occupazionale consente di operare nella traduzione funzionale della
motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con
particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di
relazione, anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausilio in dotazione alla persona o all'ambiente.
Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude
con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale
per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove
valutative.
Il Fisioterapista svolge la sua attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Il diploma univeritario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente.
Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
L'evoluzione normativa che porta alla definizione del percorso formativo universitario del
fisioterapista e alla definizione del relativo profilo professionale è assai articolata,
qui ne diamo una sintesi.
L'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 nel più ampio disegno di
riforma del Servizio Sanitario Nazionale, stabiliva che la formazione del personale destinato a
ricoprire le mansioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, doveva avvenire
esclusivamente in ambito ospedaliero (art. 6, comma 3).
La stessa norma demandava, poi, ad appositi decreti ministeriali il compito di individuare le
specifiche figure professionali da formare e i relativi profili ed il relativo ordinamento
didattico
"Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità"
Tale importante innovazione è stata accompagnata dalla soppressione di tutti i precedenti corsi di studio previsti dal precedente ordinamento, salvo il loro riordino ai sensi dell'art. 9 della legge 341/90. In particolare il comma 3 ha previsto che tali corsi di studio non riordinati
"sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso"
Veniva così sancita la formazione universitaria come unico canale formativo per le professioni
sanitarie e la chiusura definitiva della formazione di tipo regionale.
Il 14 settembre 1994 si emanò il profilo professionale con il
D.M. n. 741 contenente il Regolamento
concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista
Il relativo ordinamento didattico avvenne con l'approvazione della tabella XVIII-ter
(riferita al diploma Universitario di fisioterapista) recante gli ordinamenti didattici universitari
dell'area sanitaria (D.M. n. 168 del 24 Luglio 1996).
Una storica sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 859 del 10 aprile 1998 della sezione 1V),
portò l'attenzione sulla responsabilità del fisioterapista stabilendo che incombe sul
professionista
"un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose"
Successivamente alla sentenza il legislatore ne ha recepito lo spirito, emanando dapprima la legge 42/1999 secondo la quale:
Va ricordato che l'autonomia professionale, stabilita dallo stato italiano, comporta una RESPONSABILITA' civile e penale per il Fisioterapista, che vale indipendentemente dalla presenza della prescrizione medica. Il Fisioterapista può esercitare la propria professionalità ed autonomia in ambito CLINICO, DIRIGENZIALE e nel campo della RICERCA SCIENTIFICA.
L'applicazione della Tabella XVIII-ter, riferita al diploma Universitario di fisioterapista, determina un significativo passo avanti, soprattutto per quanto riguarda il profilo professionale del fisioterapista, oggetto del processo formativo. Questo decreto avrà comunque vita breve con l'avvento della riforma universitaria, sancita dal D.M. 509 del 3 Novembre 1999, che regolamenta l'autonomia didattica degli atenei. Il D.M. 509/1999 ha ridisegnato complessivamente il sistema della formazione, prevedendo una nuova articolazione dei titoli e dei corsi di studio:
La politica sanitaria attuale, essendo mutata rispetto alla richiesta di conoscenze e competenze altamente qualificate, ha elevato il livello formativo dei professionisti sanitari concretizzandolo nel percorso di laurea di I livello istituito con il decreto del 2 Aprile 2001 (Determinazione delle classi delle Lauree universitarie delle professioni sanitarie) recante "Classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie". Pertanto, fermo l'ambito riservato di attribuzioni determinato dal profilo professionale di cui al D.M. n. 741/94, il riferimento al diploma di laurea, quale titolo abilitativo, va, dal 2001, sostituito con quello di laurea specialistica universitaria in fisioterapia.
Per le professioni sanitarie formatesi a seguito della riforma del 1992 non si è sino ad oggi istituito un Albo professionale (con la legge n. 43 del 2006 si è delegato il governo all' emanazione di apposite norme per la costituzione degli ordini ed albi delle diverse professioni sanitarie).
L'elenco dei titoli previgenti equipollenti è stato fissato dal
D.M. 27-07-2000 "Equipollenza
di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base".
L'art. 1 di detto D.M. recita:
"I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell' accesso alla formazione post-base"
Solo questi sono i percorsi formativi e i relativi titoli espressamente normati, ad esaurimento
in virtù dell'art. 6, comma III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Tali corsi di studio non riordinati: "sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso" dei quali il predetto decreto riconosceva l'equipollenza al
diploma (poi laurea) in fisioterapia.
Quanto alla categoria dei massoterapisti (diversa da quella dei massofisioterapisti di cui legge 19 maggio 1971, n. 403, che rientra nelle categorie ad esaurimento sopra elencate) altra circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha stabilito che la stessa rientra tra i corsi soppressi
Il congresso nazionale dell'Aifi svoltosi a Tirrenia il 21, 22, 23 ottobre 2005 ha consegnato
alla nuova dirigenza associativa gli indirizzi di attività per il prossimo triennio. Tali
indirizzi sono funzionali sia al raggiungimento degli obiettivi istituzionali consolidati che al
perseguimento degli obiettivi utili a rafforzare il posizionamento della professione nel sistema
sanitario e a offrire un contributo alla tutela della salute e del legittimo esercizio professionale.
l'Associazione si impegna a consolidare le condizioni perché si realizzino a pieno l'autonomia e
la responsabilità professionale che la normativa già riconosce ai fisioterapisti.
Fa parte integrante di questa strategia l'individuazione di una
vision professionale in grado di prefigurare uno scenario
coerente con le esigenze di una moderna riabilitazione in cui:
Elenco di link ancora CALDI che non vanno dimenticati
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